Sono stati oggetto di tale modifica della normativa vigente, temi quali:
- la sicurezza delle cure e la gestione del rischio sanitario;
- i soggetti preposti alla tutela del diritto alla salute;
- la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata;
- le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria;
- gli obblighi di assicurazione e l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.
Le novità introdotte dalla sopra citata normativa vanno approfondite sia sotto il profilo penale e civile, che amministrativo, come di seguito schematizzato:
Sotto il profilo penale viene introdotta con l'art. 590-sexies c.p. la nuova fattispecie della
"Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario".
In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria si
applicano le pene oggi previste dagli artt. 589 e 590 c.p., salvo che ricorra la causa di non punibilità
costituita dall'osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia è esclusa la punibilità
qualora siano state rispettate le raccomandazioni o le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le
raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Come si vede, è scomparso ogni riferimento al problematico concetto di colpa grave e la scriminante oggi opera
solo in caso di colpa (grave o lieve) per imperizia.
L'importante riforma ha previsto, con l'introduzione del nuovo art. 590-sexies c.p., l'abrogazione della
disposizione di cui all'art.3 comma 1 della Legge Balduzzi (n. 189/2012) laddove si stabiliva la non punibilità per colpa
lieve dell'esercente una professione sanitaria che "nello svolgimento della propria attività si fosse attenuto alle linee
guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica".
Per quanto concerne il profilo civile emerge una netta bipartizione delle responsabilità:
- dell'ente ospedaliero;
- e della persona fisica per danni occorsi ai pazienti.
Viene, pertanto sancita, da un lato la responsabilità della struttura sanitaria di natura contrattuale ex art.
1218 c.c., mentre il medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde in
via extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
La diversa natura della responsabilità della struttura e del sanitario – rispettivamente contrattuale
ed extracontrattuale – mostra evidenti ricadute sul piano sostanziale, basti pensare al diverso regime
della prescrizione: decennale nel primo caso e quinquennale nel secondo, e sul piano processuale per quanto
riguarda l'onere della prova della responsabilità. Emerge in modo chiaro la volontà di tale riforma di
rendere divise in modo netto le due posizioni, spostando il rischio sul soggetto più capiente. Cio' va a
vantaggio sia dell'esercente la professione sanitaria, che risponde pertanto solo dei danni integralmente
provati dal paziente, che del paziente stesso, il quale viene invitato ad agire contro chi più facilmente
può risarcire i danni.
Viene inoltre stabilito che nella determinazione del danno il giudice deve tener conto della condotta
del sanitario in rapporto all'osservanza delle linee guida, e per la liquidazione del danno a carico della
struttura e del sanitario si applicano le tabelle del danno biologico di cui agli artt. 138 e 139
del Codice delle Assicurazioni.
La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti,
comprese le
imprese di assicurazione, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del
danno o comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.
Se la sentenza è favorevole per il danneggiato e l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di
risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva, il giudice trasmette copia della
sentenza all'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni (IVASS).
Una ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria,
disciplina
l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei
confronti dell'esercente la professione sanitaria
, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo,
successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro
un anno dall'avvenuto pagamento.
Infine, la riforma introduce precisi obblighi assicurativi in capo alle strutture sanitarie ed agli
esercenti la professione sanitaria. Ciò, a ben vedere, allo scopo di rendere effettiva l'eventuale
condanna di tali soggetti al risarcimento dei danni cagionati ai pazienti.
In particolare:
-
è previsto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità contrattuale
(ex artt. 1218 e 1228 c.c.) verso terzi e verso i prestatori d'opera,
a carico delle
strutture sanitarie
e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati
dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime;
-
si stabilisce l'obbligo, per le strutture in esame, di stipulare una ulteriore
polizza
assicurativa per la copertura della responsabilità extracontrattuale
(ex art. 2043 c.c.)
verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l'ipotesi in cui il danneggiato
esperisca azione direttamente nei confronti del professionista;
-
è fatto obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l'attività al
di fuori di una delle predette strutture o che presti la sua opera all'interno della stessa in
regime libero-professionale, ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria
obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall'esercizio della
medesima attività.
Per quanto attiene le conseguenze inerente le Polizze Assicurative Obbligatorie, indichiamo in sintesi
le novità introdotte dalle "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" figura:
- L’entrata in vigore delle assicurazioni per tutti i soggetti coinvolti nelle prestazioni sanitarie,
tutte le strutture pubbliche e private devono assicurarsi per responsabilità contrattuale verso terzi e verso i
prestatori d’opera, anche per i danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante.
- Le strutture dovranno anche tutelarsi per la copertura della responsabilità extracontrattuale
verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca l’azione
direttamente contro di loro.
- È previsto poi l’obbligo di assicurazione a carico del professionista che svolga l’attività al
di fuori delle strutture o che presti la sua opera in regime libero-professionale e/o che agisca nella
struttura ma per un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
- Tutti i professionisti sono passibili di azione da parte della Corte dei conti per danno erariale
o di rivalsa in sede civile, devono infine stipulare polizze che contempli anche l’ipotesi di colpa grave,
la legge in oggetto obbliga ogni struttura sanitaria operante in ambito pubblico o privato, così come ciascun
professionista del settore sanitario alla stipula di una polizza assicurativa professionale; si sottolinea
che nel testo della legge 24/2017 (Legge Gelli) gli obblighi assicurativi sono disciplinati dall'articolo
numero 10 e dall'articolo numero 11.
- Sempre in tema di obblighi assicurativi connessi alla Legge Gelli, si sottolinea la necessaria
garanzia dei contratti di assicurazione, anche della garanzia postuma di 5 anni; 10 anni in caso di cessata
attività.
- Il paziente leso ha il diritto di agire con azione diretta, senza deviazioni di sorta sull'azienda
assicuratrice del libero professionista o della struttura sanitaria o di quella sociosanitaria, fino al
limite previsto nel massimale di polizza, l'assicurazione avrà la possibilità di agire di rivalsa nei
confronti dell'assicurato.
- In materia di assicurazioni le strutture sanitarie, quelle sociosanitarie e ogni esercente
la professione sanitaria, potrà stipulare polizze assicurative che prevedono l'indicazione di diverse
classi di rischio, ad ognuna corrisponderà un massimale differenziato, disciplinato da decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico. Seguirà anche l’istituzione di Fondo di garanzia per i danni derivati
da colpevolezza sanitaria, sostenuto da un contributo annuo delle aziende assicuratrici, il cui compito
è di intervenire per risarcire i pazienti, in caso di massimali assicurativi inadatti al rimborso di quanto
dovuto o in altri casi di insolvenza della compagnia assicuratrice, introducendo un modello r.c.
professionale per medici molto simile al modello rc auto.
Alla luce delle importanti novità legislative che abbiamo analizzato è necessario fornire un valido supporto
non solo informativo, ma soprattutto strutturato di consulenza e gestione al fine di poter analizzare ed
assicurare i rischi individuando e scegliendo la migliore soluzione assicurativa che possa garantire lo
svolgimento dell'attività professionale nella massima serenità, nel rispetto della legge. E' di primaria
importanza che ci sia una minuziosa conoscenza della normativa e degli importanti cambiamenti che la stessa
ha comportato nel settore delle assicurazioni, ed un continuo aggiornamento al fine di poter scegliere,
con l'aiuto di validi professionisti e consulenti del settore, la conoscenza del prodotto più adeguato
alle singole necessità di ciascun assicurato.
Cosa aspetti? usufruisci subito di questa ottima occasione e mettiti in contatto con la ns.
sede operative di Via Raffaele Morghen 67 a-d ; telefono: 081-5784704. Chiunque fosse impossibilitato
a recarsi di persona nelle sedi operative può sempre usufruire della possibilità di chiedere le
informazioni di cui necessita o compilando l'apposito modulo al link.